Art. 170. (Alienazione dei beni ed esecuzione sui frutti). Il tribunale puo' autorizzare in caso di necessita' l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, la cui proprieta' appartenga a uno dei coniugi o ad entrambi. Puo' altresi' autorizzare l'alienazione in caso di utilita' evidente, determinando le modalita' per il reimpiego del prezzo. L'esecuzione sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.