(CODICE CIVILE-art. 170)
                              Art. 170. 
 
          (Alienazione dei beni ed esecuzione sui frutti). 
 
  Il tribunale puo' autorizzare in caso di  necessita'  l'alienazione
dei beni costituenti  il  patrimonio  familiare,  la  cui  proprieta'
appartenga a uno dei coniugi o ad entrambi. Puo' altresi' autorizzare
l'alienazione in caso di utilita' evidente, determinando le modalita'
per il reimpiego del prezzo. 
 
  L'esecuzione  sui  frutti  dei  beni  costituenti   il   patrimonio
familiare non puo' aver luogo per debiti che il  creditore  conosceva
essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.