Art. 171. (Accettazione del patrimonio familiare costituito da un terzo). La costituzione del patrimonio familiare per atto tra vivi, quando non e' fatta da uno dei coniugi, e' perfetta con l'accettazione del coniuge o dei coniugi contemplati nell'atto costitutivo. L'accettazione puo' essere fatta con atto pubblico posteriore. In questo caso la costituzione non e' perfetta se non nel momento in cui l'atto di accettazione e' notificato al costituente.