(CODICE CIVILE-art. 173)
                              Art. 173. 
 
                         (Amministrazione). 
 
  L'amministrazione  dei  beni  che   costituiscono   il   patrimonio
familiare spetta al coniuge che ne ha la proprieta'. 
 
  Se la proprieta' appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a  persona
diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato  dal
costituente o, in mancanza di designazione, al marito. 
 
  Il coniuge, che amministra i beni di cui la  proprieta'  spetta  ad
altri,   e'   tenuto   alle   obbligazioni   che   sono   a    carico
dell'usufruttuario.