Art. 173. (Amministrazione). L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprieta'. Se la proprieta' appartiene ad entrambi i coniugi ovvero a persona diversa da questi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito. Il coniuge, che amministra i beni di cui la proprieta' spetta ad altri, e' tenuto alle obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.