(CODICE CIVILE-art. 174)
                              Art. 174. 
 
             (Sostituzione del coniuge amministratore). 
 
  Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in  grado
di attendervi convenientemente ovvero trascuri di  provvedere  con  i
frutti dei beni  all'interesse  della  famiglia,  il  tribunale  puo'
affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona
idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.