(CODICE CIVILE-art. 175)
                              Art. 175. 
 
                      (Cessazione del vincolo). 
 
  Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare  cessa  con
lo scioglimento del matrimonio, se non vi  sono  figli  o  se  questi
hanno tutti raggiunto la maggiore eta'. 
 
  In caso diverso il vincolo dura fino al compimento  della  maggiore
eta'  dell'ultimo  figlio.  Tuttavia,  se  alla  morte  del   coniuge
proprietario dei beni, questi fanno parte della quota  di  legittima,
l'autorita' giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessita' o di
utilita' evidente per i figli  maggiorenni,  puo'  disporre  che  sia
parzialmente sciolto il vincolo, cosi' che i detti  figli  conseguano
la parte loro spettante sulla quota di legittima.