(CODICE CIVILE-art. 176)
                              Art. 176. 
 
       (Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio). 
 
  Nel caso previsto dal secondo comma  dell'articolo  precedente,  se
mancano disposizioni del  costituente,  l'amministrazione  spetta  al
coniuge superstite. 
 
  Se mancano  entrambi  i  genitori  e  non  e'  stata  fatta  alcuna
designazione   dal   costituente   o    dal    coniuge    superstite,
l'amministrazione spetta al maggiore dei  figli,  salvo  che  per  le
ragioni indicate nell'art. 174 il tribunale ritenga di affidarla a un
altro dei figli. 
 
  Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore eta' o e' emancipato,
l'amministratore e' nominato dall'autorita' giudiziaria.