Art. 176. (Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio). Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, se mancano disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite. Se mancano entrambi i genitori e non e' stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli, salvo che per le ragioni indicate nell'art. 174 il tribunale ritenga di affidarla a un altro dei figli. Se nessuno dei figli ha raggiunto la maggiore eta' o e' emancipato, l'amministratore e' nominato dall'autorita' giudiziaria.