(Convenzione - art. 166)
                            Articolo 166 
                           Il Segretariato 
   1. Il Segretariato dell'Autorita' comprende un Segretario generale
ed il personale necessario all'Autorita'. 
   2. Il Segretario  generale  viene  eletto  dall'Assemblea,  fra  i
candidati proposti dal Consiglio, per una durata di quattro  anni  ed
e' rieleggibile. 
   3.  Il  Segretario  generale   e'   il   piu'   alto   funzionario
dell'Autorita' e  agisce  in  tale  funzione  in  tutte  le  riunioni
dell'Assemblea e del Consiglio e di ogni organo sussidiario; esercita
tutte le altre funzioni amministrative di cui e' incaricato da  detti
organi. 
   4. Il  Segretario  generale  presenta  all'Assemblea  un  rapporto
annuale sull'attivita' dell'Autorita'.