(Convenzione - art. 167)
                            Articolo 167 
                      Personale dell'Autorita' 
   1. Il personale dell'Autorita' comprende le persone qualificate in
campi tecnici e scientifici e in altri di cui l'Autorita' ha  bisogno
per esercitare le sue funzioni amministrative. 
   2.  La  considerazione  principale  nella   assunzione   e   nella
determinazione delle condizioni  di  servizio  del  personale  e'  la
necessita' di assicurare  all'Autorita'  i  servizi  di  persone  che
posseggano i piu' alti livelli di  efficienza,  di  competenza  e  di
integrita'.  Va  tenuta  nel  dovuto  conto,   subordinata   a   tale
condizione, l'importanza che nell'assunzione risulti  la  piu'  vasta
base geografica possibile. 
   3.  Il  personale  viene  nominato  dal  Segretario  generale.  Le
condizioni  e  le  modalita'  di  nomina,  di  remunerazione   e   di
licenziamento  del  personale  devono  essere  conformi  alle  norme,
regolamenti e procedure dell'Autorita'.