(Convenzione - art. 168)
                            Articolo 168 
              Carattere internazionale del Segretariato 
   1. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario  generale  ed
il personale  non  sollecitano  ne'  accettano  istruzioni  da  alcun
governo ne' da alcuna altra fonte al di fuori dell'Autorita'. Essi si
astengono  da  ogni  atto  incompatibile  con  la  loro  qualita'  di
funzionari  internazionali  e  sono   responsabili   soltanto   verso
l'Autorita'.  Ogni  Stato  contraente  si  impegna  a  rispettare  il
carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario
generale e del personale  e  a  non  cercare  di  influenzarli  nello
svolgimento delle loro funzioni. Ogni violazione  degli  obblighi  da
parte di un funzionario e' sottoposta ad un tribunale  amministrativo
designato  secondo  le  norme,   i   regolamenti   e   le   procedure
dell'Autorita'. 
   2. Il  Segretario  generale  ed  il  personale  non  devono  avere
interessi   finanziari   in   alcuna   delle    attivita'    inerenti
all'esplorazione ed allo  sfruttamento  nell'Area.  Con  riserva  dei
propri  obblighi  nei  confronti  dell'Autorita',  essi  non   devono
divulgare, anche  dopo  la  cessazione  delle  loro  funzioni,  alcun
segreto  industriale,   alcun   dato   che   costituisce   proprieta'
industriale e che e' stato trasferito all'Autorita'  in  applicazione
dell'articolo 14  dell'Allegato  III,  ne'  alcun'altra  informazione
confidenziale di cui vengono  a  conoscenza  in  ragione  delle  loro
funzioni. 
   3. Le violazioni da parte di un funzionario  dell'Autorita'  degli
obblighi enunciati al numero 2, danno  luogo,  su  richiesta  di  uno
Stato contraente leso da tale violazione o di una  persona  fisica  o
giuridica  patrocinata  da   uno   Stato   contraente   conformemente
all'articolo 153, 2, b) e lesa da  tale  violazione,  ad  una  azione
dell'Autorita' contro il  funzionario  in  questione  dinanzi  ad  un
tribunale designato secondo le norme, i regolamenti  e  le  procedure
dell'Autorita'. La  parte  lesa  ha  il  diritto  di  partecipare  al
procedimento. Se il tribunale lo consiglia,  il  Segretario  generale
licenzia il funzionario in questione. 
   4. Le norme, i regolamenti e le procedure  dell'Autorita'  fissano
le modalita' di applicazione del presente articolo.