Articolo 169 Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative. 1. Per le questioni di competenza dell'Autorita', il Segretario generale conclude, con l'approvazione del Consiglio, opportuni accordi per la consultazione e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative riconosciute dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. 2. Ogni organizzazione con cui il Segretario generale ha concluso un accordo in virtu' del numero 1 puo' designare dei rappresentanti che partecipano, in qualita' di osservatori, alle riunioni degli organi dell'Autorita' conformemente alle norme interne di tali organi. Vengono istituite procedure per ottenere le opinioni di tali organizzazioni nei casi appropriati. 3. Il Segretario generale puo' far distribuire agli Stati contraenti rapporti scritti presentati dalle organizzazioni non governative di cui al numero 1, su argomenti in cui esse hanno speciale competenza e che si riferiscono ai lavori dell'Autorita'.