(Convenzione - art. 169)
                            Articolo 169 
Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni  internazionali  e
                 le organizzazioni non governative. 
   1. Per le questioni di competenza  dell'Autorita',  il  Segretario
generale  conclude,  con  l'approvazione  del  Consiglio,   opportuni
accordi per la consultazione e la cooperazione con le  organizzazioni
internazionali e le organizzazioni non governative  riconosciute  dal
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. 
   2. Ogni organizzazione con cui il Segretario generale ha  concluso
un accordo in virtu' del numero 1 puo' designare  dei  rappresentanti
che partecipano, in qualita'  di  osservatori,  alle  riunioni  degli
organi  dell'Autorita'  conformemente  alle  norme  interne  di  tali
organi. Vengono istituite procedure per ottenere le opinioni di  tali
organizzazioni nei casi appropriati. 
   3.  Il  Segretario  generale  puo'  far  distribuire  agli   Stati
contraenti  rapporti  scritti  presentati  dalle  organizzazioni  non
governative di cui al numero  1,  su  argomenti  in  cui  esse  hanno
speciale competenza e che si riferiscono ai lavori dell'Autorita'.