(Regolamento- art. 72)
Art. 72 Riconoscimento dei documenti 
1 Chi soggiorna temporaneamente in  uno  degli  Stati  contraenti  e'
autorizzato a condurre: 
a. un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti  della
   propria abilitazione nazionale oppure di un certificato o  di  una
   carta internazionale di idoneita' in cui si attesta che egli e' in
   possesso del corrispondente permesso nazionale di condurre; 
 
b. un natante proveniente da Stati diversi da quelli  contraenti,  se
   da uno dei documenti menzionati alla lettera  a.)  sia  desumibile
   che egli e' autorizzato a condurre tale natante nel suo  Paese.  2
   Il certificato e  la  carta  internazionale  di  idoneita'  devono
   essere compilati conformemente al modello annesso alla risoluzione
   No 14 del Gruppo  di  lavoro  per  la  navigazione  interna  della
   Commissione economica europea (CEE), come riprodotto nell'allegato
   4.