(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 23)
                             Articolo 23 
 
                  Fondamento della responsabilita' 
 
  §1 Il trasportatore  e'  responsabile  del  danno  derivante  dalla
perdita totale o parziale e dall'avaria della  merce  sopraggiunte  a
partire dall'assunzione in carico della merce fino  alla  riconsegna,
nonche' del danno derivante  dall'aver  oltrepassato  il  termine  di
resa, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata. 
  §2 Il trasportatore e'  esonerato  da  tale  responsabilita'  nella
misura in cui la perdita, l'avaria o il superamento  del  termine  di
resa siano stati causati da colpa dell'avente diritto, da  un  ordine
di quest'ultimo non determinato da colpa  del  trasportatore,  da  un
vizio  proprio  della  merce  (deterioramento  interno,   sfrido   di
trasporto, ecc.) o da circostanze che  il  trasportatore  non  poteva
evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare. 
  § 3 Il trasportatore e' esonerato da questa  responsabilita'  nella
misura in cui la perdita o l'avaria derivano  da  particolari  rischi
inerenti ad uno o piu' dei seguenti fatti : 
    a) trasporto effettuato in carro scoperto in base alle Condizioni
generali  di  trasporto,  o  quando  cio'  sia  stato   espressamente
concordato ed iscritto nella lettera di vettura; fatti salvi i  danni
subiti  dalle  merci  a  causa  d'influenze  atmosferiche,  le  merci
caricate in unita' di trasporto intermodale ed  in  veicoli  stradali
chiusi trasportati da carri non sono considerate come trasportate  in
carro scoperto; se lo speditore utilizza  dei  teloni  nel  trasporto
delle merci in carro scoperto,  il  trasportatore  assume  la  stessa
responsabilita' di quella che gli incombe per il trasporto  in  carri
scoperti non telonati, anche se si tratta di merci  che,  secondo  le
Condizioni generali di  trasporto,  non  sono  trasportate  in  carri
scoperti; 
    b) mancanza o  stato  difettoso  dell'imballaggio  per  le  merci
soggette, per la loro natura, a perdite o avarie, se non  sono  state
imballate o se sono state imballate inadeguatamente; 
    c) carico delle merci ad opera  dello  speditore,  o  scarico  ad
opera del destinatario; 
    d) natura di alcune merci soggette  per  cause  inerenti  a  tale
natura, alla perdita totale o parziale o all'avaria, specialmente per
rottura, ruggine, deterioramento interno e  spontaneo,  essiccazione,
dispersione; 
    e) designazione o numerazione irregolare, inesatta  o  incompleta
di colli; 
    f) trasporto di animali vivi; 
    g) trasporto che , in virtu' delle disposizioni applicabili, o di
accordi fra lo speditore ed il trasportatore e indicate nella lettera
di vettura, deve essere effettuato sotto  scorta,  se  la  perdita  o
l'avaria derivano da un rischio che  la  scorta  aveva  lo  scopo  di
evitare.