(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 24)
                             Articolo 24 
 
Responsabilita' in caso di trasporto di veicoli ferroviari  a  titolo
                              di merce 
 
  §1 Nel caso di trasporto di veicoli ferroviari che viaggiano  sulle
proprie ruote e che sono consegnati al trasporto a titolo  di  merce,
il trasportatore risponde del danno derivante dalla perdita o  avaria
del  veicolo,  o  delle   sue   parti,   verificatasi   dal   momento
dell'assunzione in carico fino alla  riconsegna,  nonche'  del  danno
derivante dall'aver oltrepassato il termine di resa, a meno  che  non
provi che il danno non derivi da una sua colpa. 
  §2 Il trasportatore non risponde del danno derivante dalla  perdita
degli accessori che non sono iscritti sui  due  lati  del  veicolo  o
menzionati sull'inventario che li accompagna.