(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 25)
                             Articolo 25 
 
                          Onere della prova 
 
  §1 La prova che la perdita, l'avaria o il superamento  del  termine
di resa abbia avuto come causa uno dei fatti previsti all'articolo 23
§2, incombe al trasportatore. 
  §2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria  e'
potuta risultare, date le circostanze di fatto, da  uno  o  piu'  dei
rischi particolari di cui all'articolo 23, § 3, si presume  che  tale
danno ne risulti. L'avente diritto mantiene tuttavia  il  diritto  di
provare  che  il  danno  non  e'   stato   causato,   interamente   o
parzialmente, da uno di questi rischi. 
  §3 La presunzione  secondo  il  §2  non  e'  applicabile  nel  caso
previsto all'articolo 23, § 3, lettera a), quando la  perdita  e'  di
eccezionale importanza o se vi e' perdita di colli.