Articolo 27 Trasportatore sostituto §1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore sostituto, che sia o meno nell'esercizio di una facolta' che gli e' stata riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile della totalita' del trasporto. §2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilita' del trasportatore si applicano altresi' alla responsabilita' del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 36 e 41 si applicano quando un'azione legale e' intentata contro gli agenti e tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto. §3 Ogni particolare accordo con il quale il trasportatore assume obblighi che non gli incombono ai sensi delle presenti Regole uniformi, o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali Regole uniformi, e' priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non la abbia accettata espressamente e per iscritto. Sia che il trasportatore sostituto abbia accettato o meno tale particolare accordo, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che risultano dal detto particolare accordo. §4 Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilita' e' solidale. §5 L'ammontare totale dell'indennita' dovuta dal trasportatore, dal trasportatore sostituto nonche' dai loro agenti e dalle altre persone di cui si avvalgono per l'esecuzione del trasporto, non supera i limiti previsti nelle presenti Regole uniformi. §6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di azioni di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.