(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 28)
                             Articolo 28 
 
            Presunzione di danno in caso di rispedizione 
 
  §1 Quando una spedizione  effettuata  conformemente  alle  presenti
Regole uniformi e' stata oggetto di una rispedizione soggetta a  tali
Regole ed una parziale perdita o un'avaria e'  constatata  dopo  tale
rispedizione,  si  presume  che  essa  si  sia   verificata   durante
l'esecuzione dell'ultimo contratto di trasporto se la  spedizione  e'
rimasta sotto custodia del trasportatore ed e' stata rispedita  nelle
stesse  condizioni  in  cui  si  trovava  all'arrivo  nel  luogo   di
rispedizione. 
  §2 Tale presunzione sussiste  ugualmente  quando  il  contratto  di
trasporto anteriore alla rispedizione non sia soggetto alle  presenti
Regole uniformi, quando queste ultime potevano  essere  applicate  in
caso di spedizione diretta fra il primo  luogo  mittente  e  l'ultimo
luogo di destinazione. 
  §3 Tale presunzione e'  inoltre  applicabile  se  il  contratto  di
trasporto in vigore prima della rispedizione  e'  sottoposto  ad  una
convenzione  sul  trasporto  internazionale  ferroviario  diretto  di
merci, di natura comparabile  alle  presenti  Regole  uniformi  e  se
questa convenzione contiene  una  stessa  presunzione  di  diritto  a
favore delle spedizioni effettuate in  conformita'  a  queste  Regole
uniformi.