Articolo 29 Presunzione di perdita della merce §1 L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare che la merce come perduta quando questa non sia stata consegnata o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa. §2 L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennita' per la merce perduta, puo' chiedere per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce sia ritrovata entro l'anno successivo al pagamento dell'indennita'. Il trasportatore da' atto per iscritto di tale richiesta. §3 Nel termine dei trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso di cui al §2, l'avente diritto puo' esigere che la merce gli venga riconsegnata dietro pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e previa restituzione dell'indennita' ricevuta, detratte, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennita'. In ogni caso l'avente diritto conserva il suo diritto all'indennita' per il superamento dei termini di resa previsti negli articoli 33 e 35. §4 In mancanza sia della domanda di cui al § 2, sia di istruzioni date nel termine previsto al §3, oppure se la merce e' ritrovata dopo piu' di un anno dal pagamento dell'indennita', il trasportatore ne dispone in conformita' alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo in cui si trova la merce .