(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 29)
                             Articolo 29 
 
                 Presunzione di perdita della merce 
 
  §1  L'avente  diritto  puo',  senza  dover  fornire  altre   prove,
considerare che la merce come perduta quando  questa  non  sia  stata
consegnata o tenuta a sua disposizione nei trenta  giorni  successivi
alla scadenza dei termini di resa. 
  §2 L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennita'  per
la merce perduta, puo' chiedere per iscritto di essere avvisato senza
indugio  nel  caso  in  cui  la  merce  sia  ritrovata  entro  l'anno
successivo al pagamento dell'indennita'. Il  trasportatore  da'  atto
per iscritto di tale richiesta. 
  §3  Nel  termine  dei  trenta  giorni  successivi  al   ricevimento
dell'avviso di cui al §2, l'avente diritto puo' esigere che la  merce
gli venga riconsegnata dietro pagamento dei  crediti  risultanti  dal
contratto  di  trasporto  e   previa   restituzione   dell'indennita'
ricevuta, detratte, se del caso, le spese eventualmente  comprese  in
detta indennita'. In ogni  caso  l'avente  diritto  conserva  il  suo
diritto  all'indennita'  per  il  superamento  dei  termini  di  resa
previsti negli articoli 33 e 35. 
  §4 In mancanza sia della domanda di cui al § 2, sia  di  istruzioni
date nel termine previsto al §3, oppure se la merce e' ritrovata dopo
piu' di un anno dal pagamento dell'indennita',  il  trasportatore  ne
dispone in conformita' alle leggi ed alle prescrizioni in vigore  nel
luogo in cui si trova la merce .