(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 30)
                             Articolo 30 
 
                    Indennita' in caso di perdita 
 
  §1  In  caso  di  perdita  totale  o  parziale  della   merce,   il
trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento,
un'indennita' calcolata in base al corso  della  Borsa,  in  mancanza
sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza  dell'uno  e
dell'altro, sulla base del valore usuale  delle  merci  della  stessa
natura e qualita', nel giorno e nel luogo in cui la  merce  e'  stata
presa in carico. 
  §2 L'indennita' non supera le 17 unita' di  conto  per  chilogrammo
mancante di massa lorda. 
  §3 In caso di perdita di un veicolo ferroviario che  viaggia  sulle
proprie ruote ed e' consegnato al trasporto a titolo di merce,  o  di
un'unita' di trasporto intermodale o di loro parti,  l'indennita'  e'
limitata, ad esclusione di qualsiasi  altro  risarcimento  danni,  al
valore usuale del veicolo o dell'unita' di trasporto intermodale o di
loro parti nel giorno e luogo della perdita. Qualora sia  impossibile
accertare il  giorno  o  il  luogo  della  perdita,  l'indennita'  e'
limitata al valore usuale  nel  giorno  e  luogo  dell'assunzione  in
carico. 
  §  4  Il  trasportatore  deve  inoltre  restituire  il  prezzo  del
trasporto, i diritti doganali pagati e le altre somme  spese  per  il
trasporto della merce perduta, ad eccezione dei  diritti  commerciali
relativi a merci che circolano in sospensione di tali diritti.