Articolo 30 Indennita' in caso di perdita §1 In caso di perdita totale o parziale della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, un'indennita' calcolata in base al corso della Borsa, in mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro, sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualita', nel giorno e nel luogo in cui la merce e' stata presa in carico. §2 L'indennita' non supera le 17 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda. §3 In caso di perdita di un veicolo ferroviario che viaggia sulle proprie ruote ed e' consegnato al trasporto a titolo di merce, o di un'unita' di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennita' e' limitata, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dell'unita' di trasporto intermodale o di loro parti nel giorno e luogo della perdita. Qualora sia impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita, l'indennita' e' limitata al valore usuale nel giorno e luogo dell'assunzione in carico. § 4 Il trasportatore deve inoltre restituire il prezzo del trasporto, i diritti doganali pagati e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta, ad eccezione dei diritti commerciali relativi a merci che circolano in sospensione di tali diritti.