Articolo 31 Responsabilita' in caso di sfrido di trasporto §1 Per quanto concerne le merci che, a causa della loro natura, subiscono generalmente uno sfrido per il solo fatto del trasporto, il trasportatore risponde solo della parte di sfrido che supera, qualunque sia il percorso effettuato, le seguenti tolleranze: a) due per cento della massa per merci liquide o consegnate al trasporto allo stato umido. b) uno per cento della massa per le merci secche. §2 La limitazione di responsabilita' di cui al § 1 non puo' essere invocata quando sia provato, date le circostanze di fatto, che la perdita non derivi da cause che giustificano la tolleranza. §3 Nel caso in cui piu' colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, lo sfrido e' calcolato per ciascun collo quando la sua massa alla partenza sia indicata separatamente sulla lettera di vettura o possa essere accertata in altro modo. §4 In caso di perdita totale della merce o in caso di perdita di colli, non si effettua alcuna deduzione derivante dallo sfrido di trasporto per il calcolo dell'indennita'. §5 Il presente articolo non deroga agli articoli 23 e 25.