(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 31)
                             Articolo 31 
 
           Responsabilita' in caso di sfrido di trasporto 
 
  §1 Per quanto concerne le merci che, a  causa  della  loro  natura,
subiscono generalmente uno sfrido per il solo fatto del trasporto, il
trasportatore  risponde  solo  della  parte  di  sfrido  che  supera,
qualunque sia il percorso effettuato, le seguenti tolleranze: 
    a) due per cento della massa per merci liquide  o  consegnate  al
trasporto allo stato umido. 
    b) uno per cento della massa per le merci secche. 
  §2 La limitazione di responsabilita' di cui al § 1 non puo'  essere
invocata quando sia provato, date le circostanze  di  fatto,  che  la
perdita non derivi da cause che giustificano la tolleranza. 
  §3 Nel caso in cui piu' colli sono trasportati con una sola lettera
di vettura, lo sfrido e' calcolato per ciascun collo  quando  la  sua
massa alla partenza  sia  indicata  separatamente  sulla  lettera  di
vettura o possa essere accertata in altro modo. 
  §4 In caso di perdita totale della merce o in caso  di  perdita  di
colli, non si effettua alcuna deduzione  derivante  dallo  sfrido  di
trasporto per il calcolo dell'indennita'. 
  §5 Il presente articolo non deroga agli articoli 23 e 25.