(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 32)
                             Articolo 32 
 
                    Indennita' in caso di avaria 
 
  §1 In caso di avaria della merce, il trasportatore deve pagare, con
esclusione  di   ogni   altro   risarcimento   danni,   un'indennita'
equivalente  al  deprezzamento  della  merce.  Il  suo  ammontare  e'
calcolato applicando al valore della merce determinato in conformita'
all'articolo 30, la percentuale di deprezzamento accertata nel  luogo
di destinazione. 
  §2 L'indennita' non supera: 
    a) l'importo che avrebbe avuto in caso di perdita totale,  se  la
totalita' della spedizione fosse deprezzata dall'avaria; 
    b) l'importo che avrebbe raggiunto in caso di perdita della parte
deprezzata, se una  sola  parte  della  spedizione  fosse  deprezzata
dall'avaria. 
  §3 In caso di avaria di un veicolo ferroviario  che  viaggia  sulle
proprie ruote ed e' consegnato al trasporto a titolo di merce,  o  di
un'unita' di trasporto intermodale o di loro parti,  l'indennita'  e'
limitata, ad esclusione di qualsiasi  altro  risarcimento  danni,  al
costo del ripristino. L'indennita' non  supera  l'importo  dovuto  in
caso di perdita. 
  §4 Il trasportatore  deve  inoltre  restituire,  nella  proporzione
determinata al § 1, le spese previste all'articolo 30, § 4.