Articolo 32 Indennita' in caso di avaria §1 In caso di avaria della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento danni, un'indennita' equivalente al deprezzamento della merce. Il suo ammontare e' calcolato applicando al valore della merce determinato in conformita' all'articolo 30, la percentuale di deprezzamento accertata nel luogo di destinazione. §2 L'indennita' non supera: a) l'importo che avrebbe avuto in caso di perdita totale, se la totalita' della spedizione fosse deprezzata dall'avaria; b) l'importo che avrebbe raggiunto in caso di perdita della parte deprezzata, se una sola parte della spedizione fosse deprezzata dall'avaria. §3 In caso di avaria di un veicolo ferroviario che viaggia sulle proprie ruote ed e' consegnato al trasporto a titolo di merce, o di un'unita' di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennita' e' limitata, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento danni, al costo del ripristino. L'indennita' non supera l'importo dovuto in caso di perdita. §4 Il trasportatore deve inoltre restituire, nella proporzione determinata al § 1, le spese previste all'articolo 30, § 4.