(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 33)
                             Articolo 33 
 
        Indennita' in caso di superamento del termine di resa 
 
  §1 Se un danno, ivi compresa un'avaria, risulta dal superamento del
termine di resa, il trasportatore deve pagare un'indennita'  che  non
superi il quadruplo del prezzo di trasporto. 
  §2 In caso di perdita totale della merce, l'indennita' prevista  al
§1 non si cumula con quella prevista all'articolo 30. 
  §3 In caso di perdita parziale della merce,  l'indennita'  prevista
al § 1 non deve superare il quadruplo del prezzo di  trasporto  della
parte non persa della spedizione. 
  §4 In caso di avaria della merce, non derivante dal superamento del
termine di resa, l'indennita' prevista al §1 non si  cumula,  se  del
caso, con quella prevista all'articolo 32. 
  §5 In nessun caso, il cumulo  dell'indennita'  di  cui  al  §1  con
quelle previste agli articoli 30 e 32 non da' luogo al  pagamento  di
un'indennita' superiore a quella dovuta in  caso  di  perdita  totale
della merce. 
  §6 Se, in conformita' all'articolo 16, §1, il termine  di  resa  e'
fissato  mediante  accordo,  quest'ultimo  puo'  prevedere  modalita'
d'indennizzo diverse da quelle previste al § 1.  Se  in  questo  caso
vengono superati i termini di resa di cui all'articolo 16, §§ da 2  a
4,  l'avente  diritto  puo'  chiedere  o  l'indennita'  prevista  dal
succitato accordo, o quella prevista ai §§ da 1 a 5.