Articolo 35 Indennita' in caso di interesse alla riconsegna Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore iscriva, nella lettera di vettura, l'importo in cifre di un interesse speciale alla riconsegna per i casi di perdita o d'avaria e per il superamento del termine di resa. In caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna, puo' essere richiesto, oltre alle indennita' previste agli articoli 30,32 e 33 il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'importo dichiarato.