(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 35)
                             Articolo 35 
 
           Indennita' in caso di interesse alla riconsegna 
 
  Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore
iscriva, nella lettera di vettura, l'importo in cifre di un interesse
speciale alla riconsegna per i casi di perdita o d'avaria  e  per  il
superamento del termine di resa. In caso di dichiarazione d'interesse
alla  riconsegna,  puo'  essere  richiesto,  oltre  alle   indennita'
previste  agli  articoli  30,32  e  33  il  risarcimento  del   danno
supplementare provato, fino a concorrenza dell'importo dichiarato.