Articolo 38 Responsabilita' nel traffico ferroviario-marittimo §1 Nei trasporti ferroviari-marittimi effettuati sulle linee marittime di cui all'articolo 24, §1 della Convenzione, ciascuno Stato membro puo', chiedendo che sia riportata opportuna indicazione nella lista delle linee sottoposte alle presenti Regole uniformi, aggiungere a quelle previste all'articolo 23 l'insieme delle seguenti cause d'esonero: a) incendio, a condizione che il trasportatore provi che non e' stato causato da suo fatto o colpa, da atti del capitano, dei marinai, del pilota, o dei suoi addetti; b) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare; c) carico della merce sul ponte della nave, a condizione che sia stata caricata sul ponte con il consenso dello speditore, dato nella lettera di vettura, e che la merce non sia su carro; d) pericoli, rischi o incidenti di mare o di altre acque navigabili. §2 Il trasportatore puo' avvalersi delle cause d'esonero di cui al § 1 solo se fornisce la prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa e' sopraggiunto sul percorso marittimo, dal momento del carico della merce a bordo della nave fino al suo scarico dalla nave. §3 Se il trasportatore si avvale delle cause d'esonero di cui al § 1, rimane tuttavia responsabile se l'avente diritto prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa sono dovuti a colpa del trasportatore, del capitano, dei marinai, del pilota o degli incaricati del trasportatore. §4 Quando sullo stesso percorso marittimo sono in servizio piu' imprese iscritte nella lista delle linee conformemente all'articolo 24, §1 della Convenzione, il regime di responsabilita' applicato a questo percorso e' lo stesso per tutte queste imprese. Inoltre, quando queste imprese vengono iscritte nella lista, a richiesta di vari Stati membri, l'adozione di tale regime deve preliminarmente formare oggetto di un accordo fra tali Stati. § 5 Le misure adottate in conformita' dei §§ 1 e 4 sono comunicate al Segretario generale. Esse entrano in vigore al piu' presto alla scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui il Segretario generale le notifica agli altri Stati membri. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.