(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 38)
                             Articolo 38 
 
         Responsabilita' nel traffico ferroviario-marittimo 
 
  §1  Nei  trasporti  ferroviari-marittimi  effettuati  sulle   linee
marittime di cui all'articolo  24,  §1  della  Convenzione,  ciascuno
Stato membro puo', chiedendo che sia riportata opportuna  indicazione
nella lista delle linee sottoposte  alle  presenti  Regole  uniformi,
aggiungere a quelle previste all'articolo 23 l'insieme delle seguenti
cause d'esonero: 
    a) incendio, a condizione che il trasportatore provi che  non  e'
stato causato da suo  fatto  o  colpa,  da  atti  del  capitano,  dei
marinai, del pilota, o dei suoi addetti; 
    b) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o  di  beni  in
mare; 
    c) carico della merce sul ponte della nave, a condizione che  sia
stata caricata sul ponte con il consenso dello speditore, dato  nella
lettera di vettura, e che la merce non sia su carro; 
    d) pericoli,  rischi  o  incidenti  di  mare  o  di  altre  acque
navigabili. 
  §2 Il trasportatore puo' avvalersi delle cause d'esonero di cui  al
§ 1 solo  se  fornisce  la  prova  che  la  perdita,  l'avaria  o  il
superamento  del  termine  di  resa  e'  sopraggiunto  sul   percorso
marittimo, dal momento del carico della merce a bordo della nave fino
al suo scarico dalla nave. 
  §3 Se il trasportatore si avvale delle cause d'esonero di cui al  §
1, rimane tuttavia responsabile se  l'avente  diritto  prova  che  la
perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa sono dovuti  a
colpa del trasportatore, del capitano,  dei  marinai,  del  pilota  o
degli incaricati del trasportatore. 
  §4 Quando sullo stesso percorso marittimo  sono  in  servizio  piu'
imprese iscritte nella lista delle linee  conformemente  all'articolo
24, §1 della Convenzione, il regime di  responsabilita'  applicato  a
questo percorso e' lo  stesso  per  tutte  queste  imprese.  Inoltre,
quando queste imprese vengono iscritte nella lista,  a  richiesta  di
vari Stati membri, l'adozione di  tale  regime  deve  preliminarmente
formare oggetto di un accordo fra tali Stati. 
  § 5 Le misure adottate in conformita' dei §§ 1 e 4 sono  comunicate
al Segretario generale. Esse entrano in vigore al  piu'  presto  alla
scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dal giorno  in  cui
il Segretario  generale  le  notifica  agli  altri  Stati  membri.  I
suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in  corso
di trasporto.