Art. 508. La trazione con locomotive ad accumulatori non protette contro il grisu' e' consentita nelle miniere grisutose quando concorrano le condizioni e limitazioni previste nell'articolo precedente. Quando le stesse locomotive siano invece del tipo speciale di sicurezza contro il grisu', e' ammesso l'impiego anche negli scomparti e settori di coltivazione, sempre che le vie percorse siano intensamente ventilate per tutta la loro lunghezza ed il tenore in grisu, metodicamente rilevato con indicatori a lettura diretta, non superi lungo le vie suddette e nei cantieri serviti l'uno per cento.