Art. 508. 
 
  La trazione con locomotive ad accumulatori non protette  contro  il
grisu' e' consentita nelle miniere  grisutose  quando  concorrano  le
condizioni e limitazioni previste nell'articolo precedente. 
  Quando le stesse locomotive  siano  invece  del  tipo  speciale  di
sicurezza  contro  il  grisu',  e'  ammesso  l'impiego  anche   negli
scomparti e settori di coltivazione, sempre che le vie percorse siano
intensamente ventilate per tutta la loro lunghezza ed  il  tenore  in
grisu, metodicamente rilevato con indicatori a lettura  diretta,  non
superi lungo le vie suddette e nei cantieri serviti l'uno per cento.