(CODICE CIVILE-art. 1988)
                             Art. 1988. 
 
          (Promessa di pagamento e ricognizione di debito). 
 
  La promessa di pagamento o la ricognizione di  un  debito  dispensa
colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare  il  rapporto
fondamentale.  L'esistenza  di  questo  si  presume  fino   a   prova
contraria.