(CODICE CIVILE-art. 1989)
                             Art. 1989. 
 
                       (Promessa al pubblico). 
 
  Colui che, rivolgendosi al pubblico,  promette  una  prestazione  a
favore di chi si trovi in una determinata  situazione  o  compia  una
determinata azione, e' vincolato dalla promessa non appena questa  e'
resa pubblica. 
 
  Se alla promessa non e' apposto un termine, o  questo  non  risulta
dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente
cessa,  qualora  entro  l'anno  dalla  promessa  non  gli  sia  stato
comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione
prevista nella promessa.