(CODICE CIVILE-art. 1990)
                             Art. 1990. 
 
                      (Revoca della promessa). 
 
  La promessa puo' essere revocata prima della scadenza  del  termine
indicato dall'articolo precedente solo per giusta causa,  purche'  la
revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma
equivalente. 
 
  In nessun caso la  revoca  puo'  avere  effetto  se  la  situazione
prevista nella promessa si e' gia' verificata o se l'azione  e'  gia'
stata compiuta.