(CODICE CIVILE-art. 1991)
                             Art. 1991. 
 
                   (Cooperazione di piu' persone). 
 
  Se l'azione e' stata compiuta da piu' persone separatamente, oppure
se la situazione e' comune a piu' persone, la  prestazione  promessa,
quando e' unica, spetta a colui che per primo ne ha dato  notizia  al
promittente.