Art. 320. Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle attivita' soggette al presente decreto, salvo disposizioni piu' restrittive delle altre leggi o regolamenti speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo o dal piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti: a) m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno di edifici, salvo quanto e' disposto dalla successiva lettera b); b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante ripari a canale o simili di materiale isolante non igroscopico o metallici collegati a terra; c) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti piazzali a seconda che le linee siano o meno protette contro il contatto accidentale in conformita' a quanto e' stabilito dalla precedente lettera b).