Art. 320. 
 
  Le linee di  contatto  per  trazione  elettrica  nell'ambito  delle
aziende  e  delle  attivita'  soggette  al  presente  decreto,  salvo
disposizioni  piu'  restrittive  delle  altre  leggi  o   regolamenti
speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo o  dal  piano  del
ferro non inferiore ai seguenti limiti: 
    a) m. 5 per  le  linee  all'aperto  e  per  quelle  non  protette
all'interno di edifici, salvo quanto  e'  disposto  dalla  successiva
lettera b); 
    b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le  linee
siano efficacemente protette contro i contatti  accidentali  mediante
ripari a canale o simili di  materiale  isolante  non  igroscopico  o
metallici collegati a terra; 
    c) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e  negli  adiacenti
piazzali a seconda che le linee  siano  o  meno  protette  contro  il
contatto accidentale in  conformita'  a  quanto  e'  stabilito  dalla
precedente lettera b).