Art. 320.
Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle
aziende e delle attivita' soggette al presente decreto, salvo
disposizioni piu' restrittive delle altre leggi o regolamenti
speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo o dal piano del
ferro non inferiore ai seguenti limiti:
a) m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette
all'interno di edifici, salvo quanto e' disposto dalla successiva
lettera b);
b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee
siano efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante
ripari a canale o simili di materiale isolante non igroscopico o
metallici collegati a terra;
c) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti
piazzali a seconda che le linee siano o meno protette contro il
contatto accidentale in conformita' a quanto e' stabilito dalla
precedente lettera b).