Art. 509. 
 
  Nelle miniere, o loro parti, classificate per  sviluppo  istantaneo
di grisu, l'impiego  dell'elettricita',  salvo  che  per  le  lampade
elettriche portatili di sicurezza e per l'accensione elettrica  delle
mine, e' soggetto, caso per caso,  ad  autorizzazione  dell'ingegnere
capo; alle condizioni di cui all'art. 492 con l'obbligo di  attenersi
ad  ogni  altra  misura,  cautela  e   limitazione   necessaria   che
l'ingegnere capo impone nel provvedimento di autorizzazione.