Art. 509. Nelle miniere, o loro parti, classificate per sviluppo istantaneo di grisu, l'impiego dell'elettricita', salvo che per le lampade elettriche portatili di sicurezza e per l'accensione elettrica delle mine, e' soggetto, caso per caso, ad autorizzazione dell'ingegnere capo; alle condizioni di cui all'art. 492 con l'obbligo di attenersi ad ogni altra misura, cautela e limitazione necessaria che l'ingegnere capo impone nel provvedimento di autorizzazione.