(CODICE CIVILE-art. 1992)
                             Art. 1992. 
 
                  (Adempimento della prestazione). 
 
  Il possessore di un titolo di credito ha diritto  alla  prestazione
in  esso  indicata  verso  presentazione  del  titolo,  purche'   sia
legittimato nelle forme prescritte dalla legge. 
 
  Il debitore, che senza dolo o colpa grave  adempie  la  prestazione
nei confronti del possessore, e' liberato anche se questi non  e'  il
titolare del diritto.