(CODICE CIVILE-art. 1993)
                             Art. 1993. 
 
                       (Eccezioni opponibili). 
 
  Il debitore puo' opporre  al  possessore  del  titolo  soltanto  le
eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che  sono
fondate  sul  contesto  letterale  del  titolo,  nonche'  quelle  che
dipendono da falsita' della propria firma, da difetto di capacita'  o
di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla  mancanza  delle
condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. 
 
  Il debitore puo' opporre al  possessore  del  titolo  le  eccezioni
fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori,  soltanto
se,   nell'acquistare   il   titolo,   il   possessore    ha    agito
intenzionalmente a danno del debitore medesimo.