(CODICE CIVILE-art. 1994)
                             Art. 1994. 
 
                (Effetti del possesso di buona fede). 
 
  Chi ha acquistato in  buona  fede  il  possesso  di  un  titolo  di
credito,  in  conformita'  delle  norme  che   ne   disciplinano   la
circolazione, non e' soggetto a rivendicazione.