(CODICE CIVILE-art. 1997)
                             Art. 1997. 
 
                (Efficacia dei vincoli sul credito). 
 
  Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni  altro  vincolo  sul
diritto menzionato in un titolo di credito  o  sulle  merci  da  esso
rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.