(CODICE CIVILE-art. 1999)
                             Art. 1999. 
 
                      (Conversione dei titoli). 
 
  I  titoli  di  credito  al  portatore  possono  essere   convertiti
dall'emittente in titoli nominativi,  su  richiesta  e  a  spese  del
possessore. 
 
  Salvo il caso in cui la  convertibilita'  sia  stata  espressamente
esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti
in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario  che
dimostri la propria identita' e la  propria  capacita'  a  norma  del
secondo comma dell'art. 2022.