(CODICE CIVILE-art. 2000)
                             Art. 2000. 
 
               (Riunione e frazionamento dei titoli). 
 
  I titoli di credito emessi in serie possono essere  riuniti  in  un
titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore. 
 
  I titoli di credito multipli  possono  essere  frazionati  in  piu'
titoli di taglio minore.