(CODICE CIVILE-art. 2001)
                             Art. 2001. 
 
                  (Rinvio a disposizioni speciali). 
 
  Le  norme  di  questo  titolo  si  applicano  in  quanto  non   sia
diversamente disposto da altre norme di  questo  codice  o  di  leggi
speciali. 
 
  I titoli del debito pubblico, i biglietti  di  banca  e  gli  altri
titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.