Art. 321. I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione elettrica devono essere disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che, in caso di rottura di una sospensione, i conduttori o altri elementi di collegamento in tensione non possano abbassarsi a meno di m. 3 dal pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni di inpianto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, ed a meno di m. 2,50 nelle condizioni di impianto di cui alla lettera c) dello stesso articolo.