Art. 321. 
 
  I sostegni di sospensione dei conduttori delle  linee  di  contatto
per trazione elettrica devono essere disposti in modo ed  a  distanza
tale tra di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che, in  caso
di rottura di una sospensione,  i  conduttori  o  altri  elementi  di
collegamento in tensione non possano abbassarsi a meno di  m.  3  dal
pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni di inpianto  di  cui
alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, ed a meno di  m.  2,50
nelle condizioni di impianto di cui  alla  lettera  c)  dello  stesso
articolo.