(CODICE CIVILE-art. 2005)
                             Art. 2005. 
 
                        (Titolo deteriorato). 
 
  Il possessore di un titolo deteriorato che non sia piu' idoneo alla
circolazione, ma sia tuttora sicuramente identificabile,  ha  diritto
di  ottenere  dall'emittente  un   titolo   equivalente,   verso   la
restituzione del primo e il rimborso delle spese.