(CODICE CIVILE-art. 2006)
                             Art. 2006. 
 
               (Smarrimento e sottrazione del titolo). 
 
  Salvo disposizioni di leggi speciali, non e' ammesso l'ammortamento
dei titoli al portatore smarriti o sottratti. 
 
  Tuttavia chi denunzia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione
d'un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha  diritto  alla
prestazione e agli accessori della medesima, decorso  il  termine  di
prescrizione del titolo. 
 
  Il debitore che esegue la prestazione a favore del  possessore  del
titolo prima del termine suddetto e' liberato, salvo che si provi che
egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. 
 
  Se i titoli smarriti o  sottratti  sono  azioni  al  portatore,  il
denunziante puo' essere autorizzato dal tribunale,  previa  cauzione,
se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche  prima
del termine di prescrizione, fino a  quando  i  titoli  noli  vengano
presentati da altri. 
 
  E' salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto del  denunziante  verso
il possessore del titolo.