Art. 322. 
 
  Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari  o
dei loro carichi con le linee aeree elettriche  di  contatto,  devono
essere  adottati   appropriati   provvedimenti   e   cautele,   quali
l'appicazione  di  barriere,  la  delimitazione  di   attraversamenti
protetti e di banchine di transito per i mezzi ordinari.