(CODICE CIVILE-art. 2009)
                             Art. 2009. 
 
                        (Forma della girata). 
 
  La girata  deve  essere  scritta  sul  titolo  e  sottoscritta  dal
girante. 
 
  E' valida  la  girata  anche  se  non  contiene  l'indicazione  del
giratario. 
 
  La girata al portatore vale come girata in bianco.