(CODICE CIVILE-art. 2011)
                             Art. 2011. 
 
                       (Effetti della girata). 
 
  La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo. 
 
  Se il titolo e' girato in bianco, il possessore  puo'  riempire  la
girata col proprio nome o con quello di altra  persona,  ovvero  puo'
girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la
girata o senza apporne una nuova.