(CODICE CIVILE-art. 2014)
                              Art. 2014 
 
                     (Girata a titolo di pegno). 
 
  Se alla girata e' apposta una clausola che importa costituzione  di
pegno, il giratario puo'  esercitare  tutti  i  diritti  inerenti  al
titolo, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura. 
 
  L'emittente non puo' opporre al giratario in garanzia le  eccezioni
fondate sui propri rapporti personali col  girante,  a  meno  che  il
giratario, ricevendo il titolo, abbia agito intenzionalmente a  danno
dell'emittente.