(CODICE CIVILE-art. 2016)
                             Art. 2016. 
 
                     (Procedura d'ammortamento). 
 
  In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione  del  titolo,  il
possessore puo' farne denunzia al debitore e chiedere  l'ammortamento
del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo  in  cui
il titolo e' pagabile. 
 
  Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si
tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo. 
 
  Il presidente del tribunale, premessi  gli  opportuni  accertamenti
sulla verita' dei fatti e sul diritto del possessore,  pronunzia  con
decreto l'ammortamento e  autorizza  il  pagamento  del  titolo  dopo
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella  Gazzetta
Ufficiale del Regno, purche' nel frattempo non sia fatta  opposizione
dal detentore. Se alla data della  pubblicazione  il  titolo  non  e'
ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data  della
scadenza. 
 
  Il decreto deve essere notificato al debitore  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente. 
 
  Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della
notificazione del decreto libera il debitore.