(CODICE CIVILE-art. 2018)
                             Art. 2018. 
 
   (Diritti del ricorrente durante il termine per l'opposizione). 
 
  Durante il termine stabilito dall'art.  2016,  il  ricorrente  puo'
compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi  diritti,  e,
se il titolo  e'  scaduto  o  pagabile  a  vista,  puo'  esigerne  il
pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario  della
somma.