(CODICE CIVILE-art. 2019)
                             Art. 2019. 
 
                    (Effetti dell'ammortamento). 
 
  Trascorso senza opposizione il termine indicato dall'art. 2016,  il
titolo non ha piu' efficacia, salve le ragioni  del  detentore  verso
chi ha ottenuto l'ammortamento. 
 
  Chi ha ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto  e  di
un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che  non  fu
interposta opposizione, puo'  esigere  il  pagamento  o,  qualora  il
titolo sia in bianco o non  sia  ancora  scaduto,  puo'  ottenere  un
duplicato.