Art. 517. Le prove ed i controlli su parti degli impianti elettrici, quali misure di isolamento, di resistenza, di tensione, di corrente e simili, possono essere eseguiti solo dopo che sia stata constatata l'assenza di grisu' nell'ambiente ove le prove stesse si effettuano. Durante le prove e le misure l'atmosfera deve essere tenuta sotto controllo.