Art. 517. 
 
  Le prove ed i controlli su parti degli  impianti  elettrici,  quali
misure di isolamento, di  resistenza,  di  tensione,  di  corrente  e
simili, possono essere eseguiti solo dopo che  sia  stata  constatata
l'assenza di grisu' nell'ambiente ove le prove stesse si effettuano. 
  Durante le prove e le misure l'atmosfera deve essere  tenuta  sotto
controllo.