(CODICE CIVILE-art. 2021)
                             Art. 2021. 
 
                  (Legittimazione del possessore). 
 
  Il possessore di un titolo nominativo e' legittimato  all'esercizio
del diritto in esso menzionato per effetto  dell'intestazione  a  suo
favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente.