(CODICE CIVILE-art. 2022)
                             Art. 2022. 
 
                          (Trasferimento). 
 
  Il  trasferimento  del  titolo   nominativo   si   opera   mediante
l'annotazione del nome dell'acquirente  sul  titolo  e  nel  registro
dell'emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato  al  nuovo
titolare. Del rilascio deve essere fatta annotazione nel registro. 
 
  Colui che chiede l'intestazione del titolo  a  favore  di  un'altra
persona, o il rilascio di un nuovo titolo  ad  essa  intestato,  deve
provare la propria identita' e  la  propria  capacita'  di  disporre,
mediante certificazione di un notaio o di un  agente  di  cambio.  Se
l'intestazione o il rilascio  e'  richiesto  dall'acquirente,  questi
deve esibire il titolo e dimostrare  il  suo  diritto  mediante  atto
autentico. 
 
  Le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e  sotto
la responsabilita' dell'emittente. 
 
  L'emittente che esegue  il  trasferimento  nei  modi  indicati  dal
presente articolo e' esonerato da responsabilita', salvo il  caso  di
colpa.